Certificazione Energetica
Blog Energetico - Notizie e approfondimenti
16/02 - Detrazione 55% e requisiti 2010: disponibile il testo coordinato del decreto 11 marzo 2008
(Fonte: ACCA - Biblus-Net)
Il D.M. 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010.
Il decreto modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11 marzo 2008 e introduce nuovi requisiti necessari all'ottenimento delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici (definiti dal comma 344 della legge finanziaria 2007) in caso di sostituzione del generatore di calore con una caldaia a biomassa.
In allegato è ora disponibile il testo coordinato del Decreto 11 marzo 2008, curato dall'ENEA, che riporta evidenziate le modifiche apportate dal recente provvedimento.
Con l'occasione, in allegato, rendiamo disponibili anche le FAQ (Frequently Asked Questions – quesiti più frequenti) sulle detrazioni del 55% curate dall'ENEA.
Scarica il testo del D.M. 11 marzo 2008 coordinato con il D.M. 26 gennaio 2010
Scarica il testo dele FAQ ENEA
15/02 - No alla proroga dell'obbligo delle energie rinnovabili nei nuovi edifici
(Fonte: Edilizia ed Urbanistica)
Lo chiede il Comitato di indirizzo composto da associazioni ambientaliste e del settore delle rinnovabili al Presidente della Camera
Il Comitato di Indirizzo, a cui aderiscono 16 Associazioni ambientaliste e del settore industriale delle energie rinnovabili, apprende con stupore che il Senato, nella seduta dell’11 febbraio 2010 in cui si è approvato il maxi-emendamento al Dl 194/2009 "Milleproroghe", ha introdotto una nuova proroga per l’introduzione nei regolamenti edilizi comunali dell’obbligo di integrazione delle energie rinnovabili nella realizzazione di edifici di nuova costruzione: dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011.
L’obbligo per l’impiego delle fonti rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici, era stato introdotto con l’articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008.
Il suo rinvio comporterà un grave danno al nostro Paese, non solo per le sanzioni a cui dovremo fare fronte, ma in particolare per la battuta d’arresto inflitta a quelle forme di sviluppo economico-sociale sostenibili che il settore delle fonti rinnovabili e della green economy in generale sta perseguendo (al 2020, creazione di almeno 250.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti nel settore e contributo all’incremento del PIL superiore all’1,5%).
Per questo chiediamo ai rappresentanti della Camera dei Deputati e al Presidente della Camera on. Gianfranco Fini di adoperarsi affinché nell’esame del Dl 194/2009 "Milleproroghe" venga ripristinato il contenuto dell’articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008 a partire dal 1 gennaio 2010.
14/02 - L'escamotage del fabbricato che si dichiara fatiscente
(Fonte: Il Sole 24 Ore - Angelo Busani )
L'accavallarsi di una pluralità di norme e la frammentazione della materia della certificazione energetica tra legge statale e leggi regionali provoca un inevitabile disorientamento: tra gli addetti ai lavori e, a maggior ragione, tra chi si accinge ad affrontare una contrattazione immobiliare.
Tutto parte da una legge statale, il Dlgs 192/2005, che impediva i rogiti di qualsiasi edificio (salvo sporadiche eccezioni) qualora al contratto non fosse allegato il certificato energetico, e delegava alle regioni il compito di approvare una propria disciplina sulla materia (cosa che alcune regioni hanno sùbito fatto).
Nel frattempo, però, in sede nazionale c'è stato un ripensamento sull'obbligo di allegazione. Con il Dl 112/2008 è stato sancito solamente l'obbligo di "dotare" il fabbricato di certificato energetico, lasciando però aperto un doppio interrogativo: questo obbligo è derogabile dai contraenti? E, in caso negativo, qual è la sanzione per il contratto privo di certificazione?
A questo nuovo intervento del legislatore statale sono poi seguite altre leggi regionali, talvolta in linea con quella statale, talvolta con previsioni più aspre (come in Lombardia e in Piemonte, dove c'è l'obbligo di allegare il certificato al rogito, con sanzione pecuniaria in caso di omissione, e in Emilia Romagna, dove però non ci sono sanzioni).
Questa vicenda legislativa ha avuto infine l'ultimo sussulto con l'emanazione delle Linee guida (il Dm 26 giugno 2009), nelle quali è spuntata un'ulteriore via d'uscita: infatti, basta che il proprietario dichiari che l'edificio è "fatiscente" sotto il profilo del risparmio energetico per disattivare l'obbligo di dotarlo della certificazione energetica.
Da questo panorama normativo oggi consegue che:
a) per i fabbricati situati nelle regioni in cui vige l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica, il notaio non procede al rogito senza questo documento;
b) per i fabbricati situati in Toscana e Valle d'Aosta, che hanno previsto l'obbligo di allegazione al rogito ma non hanno completato il processo per l'adozione della certificazione energetica locale, valgono comunque le regole nazionali, cioè quanto detto più sotto. I professionisti spesso fanno pressing perché il certificato sia sul tavolo al momento del rogito e non sia procurato dal venditore in seguito;
c) per i fabbricati situati in regioni prive di legislazione regionale specifica – e in cui si applica quindi la legge nazionale – è in effetti più facile assistere a comportamenti meno rigorosi, che possono assumere una duplice forma: un accordo tra le parti con cui il compratore rinuncia a ricevere l'attestato dal venditore; oppure l'escamotage con cui il venditore dichiara che il fabbricato è di classe G e comporta alti costi di gestione energetica.
In quest'ultima ipotesi, la presenza o meno del certificato energetico è rimessa dunque al maggiore o minore grado di discrezionalità cui intende ricorrere il venditore. Va però prestata estrema attenzione al rilascio di dichiarazioni in classe G un po' troppo "leggere": c'è pur sempre il rischio del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (e il rischio del relativo concorso dei professionisti che assistono alla compravendita), che è punito con la reclusione fino a due anni.
13/02 - In Val d'Aosta certificazione energetica degli edifici
(Fonte: APCOM)
Una nuova legge regionale, che modifica la precedente del 2008, dotera' la Valle d'Aosta di un sistema regionale di certificazione energetica per gli edifici, aggiornando la normativa alle novita' introdotte a livello nazionale. «Una modifica importante - spiega il relatore Mauro Bieler - riguarda l'introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese che operano nel settore, rispondendo all'esigenza di disporre di adeguata formazione professionale nel settore che sia al passo con l'evoluzione tecnologica e con le richieste del mercato».
La certificazione valdostana si appoggia gia' al Catasto energetico degli edifici. Verra' favorita anche una razionalizzazione della rete distributiva di carburanti, incentivando l'aumento di distributori di GPL e metano: a fronte di un aumento esponenziale di veicoli "bi fuel", infatti, esistono per ora in Valle d'Aosta due impianti per alimentare i veicoli a gas e uno solo per quelli a metano. Nella nuova normativa regionale sono previste anche nuove opportunita' di rifornimento per energia ed idrogeno. Sara' la Giunta regionale a definire la concessione di contributi a piccole e medie imprese che decidano di aprire nuovi distributori o di aggiungere tecnologie ecocompatibili a quelli gia' esistenti.
E' anche stato approvato, all'unanimita', il disegno di legge che istituisce "Sistar-VdA", il sistema statistico regionale, articolato attraverso il lavoro di un apposito comitato di indirizzo e coordinamento e un programma statistico regionale. Il sistema, coordinato dalla Regione, riguardera' Enti locali, partecipate e vedra' un ruolo dell'Universita' della Valle d'Aosta e collaborera' con l'Istat nazionale.
12/02 -In Lombardia. Adempimenti per le certificazioni energetiche - Regole più semplici per i costruttori
(Fonte: Il Sole 24 Ore - Silvio Rezzonico Giovanni Tucci )
Certificazioni energetiche più generose per i costruttori edili, semplificazioni nei calcoli e chiarimenti per abbassare il tono nelle polemiche con i professionisti sulle procedura lombarde per il calcolo del fabbisogno termico. Queste le novità portate dal decreto direttoriale n. 14006 del 15 dicembre 2009, che entrerà in vigore dal 15 gennaio 2010.
Il punto più dibattuto del provvedimento è il comma 5. In sostanza i costruttori edili lamentavano di aver posto sul mercato edifici garantendo il raggiungimento di certi livelli di classe di efficienza energetica in base alle procedure di calcolo vigenti all'epoca della richiesta della Dia o del permesso di costruire. In seguito il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche era mutato, anche per adeguarsi in parte alle norme nazionali, portando molto spesso alla richiesta di prestazioni energetiche superiori per raggiungere quella determinata classe. La conseguenza era che i costruttori rischiavano di essere citati in giudizio dagli acquirenti per aver promesso il falso, salvo dover adeguare l'immobile a standard più elevati, con varianti in corso d'opera e ulteriori spese. La Lombardia ha quindi accolto le loro richieste, concedendogli la possibilità di avvalersi anche dei metodi di calcolo vigenti al momento dell'entrata in vigore di un precedente decreto, il 15833 del 13 dicembre 2007.
Per le costruzioni esistenti, il decreto alterna "docce fredde" sulle speranze dei proprietari a rassicurazioni. Non si applica in Lombardia, al momento del rogito, l'autocertificazione in classe G dell'immobile, prevista a livello nazionale. Pertanto sarà sempre e comunque necessario allegare all'atto notarile la certificazione energetica, senza la via di scampo di poter dichiarare che l'immobile compravenduto o locato ha prestazioni molto basse. In compenso si chiarisce, salvo equivoci, che le certificazioni condominiali semplificate redatte prima del 25 ottobre 2009 (data di entrata in vigore dei nuovi metodi) hanno comunque pieno valore, per i 10 anni previsti.
11/02 - Certificazione energetica. Si indicano solo gli estremi. In Toscana rogito più libero
(Fonte: Il Sole 24 Ore - Giovanni Tucci )
Revisione radicale per il risparmio energetico in Toscana. Una nuova legge (71/2009) ha abrogato l'obbligo di allegazione della certificazione energetica al rogito e al contratto di locazione, nonché le relative sanzioni. Resta però l'onere di "dotazione" al rogito, con gli estremi dell'attestato.
La stessa prescrizione è prevista anche per tutte le locazioni, non solo quindi per quelle in cui il proprietario possieda già una certificazione energetica, come un tempo valeva per la legge nazionale. Tuttavia c'è una scappatoia: se l'alloggio non è dotato dell'attestato di certificazione energetica "si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa". Lo stesso rimedio è presente, a livello nazionale, nel Dm Sviluppo del 26 giugno 2009, ma a condizioni più rigide: occorre presentare un'autocertificazione entro 15 giorni alla Regione e la regola è applicabile solo per le unità immobiliari fino a mille metri quadrati.
La nuova legge dà poi un ulteriore colpo alle speranze di chi crede in uno standard nazionale ed europeo dei requisiti di prestazione energetica degli edifici: in un regolamento da approvare entro il 12 marzo 2010 andranno fissati i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, le modalità della relazione tecnica di rendimento energetico da allegare al progetto in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni, le modalità di redazione dell'attestato di certificazione. Derogando (quanto, si vedrà) al Dpr 59 /2009, al Dm Sviluppo del 26 giugno 2009 e al Dlgs 192/2005, allegato E.
Nella stessa legge di modifica sono recepite le indicazioni del Dlgs 311/2008 sulla mancanza di necessità di titoli abilitativi per l'installazione di pannelli solari (fotovoltaici e termici) aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto, nonché di singole pale eoliche di altezza non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. La novità sta però nel fatto che vengono liberalizzate anche altre fonti rinnovabili che non ottemperano a questi requisiti, a patto che vengano realizzate secondo le indicazioni del Pier (piano energetico regionale). In particolare, sono agevolate le procedure per pannelli solari termici di meno di 20 mq e con potenza inferiore a 5 kW, impianti eolici della stessa potenza, impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt e a biomassa fino a 0,5 megawatt. Resta necessaria solo l'autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate.