Certificazione Energetica
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07/06 - Trento: al via la certificazione energetica degli edifici
(Fonte: Edilportale - Rossella Calabrese)
A breve ACE obbligatorio per concessioni edilizie, DIA e conformità urbanistica
Conto alla rovescia per l’introduzione dell’obbligo di certificazione energetica per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica nella provincia di Trento.
La Delibera 1429 del 17 giugno 2010 della Giunta Provinciale dispone la decorrenza dell’obbligo per le domande/DIA/richieste presentate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nel BUR; la pubblicazione non è ancora avvenuta.
I casi di obbligatorietà della certificazione energetica sono individuati dall’articolo 5 del DPP 11-13/Leg del 13 luglio 2009; al di fuori dei casi obbligatori, il proprietario può volontariamente certificare l’immobile.
L’articolo 7 del DPP 11-13/Leg prevede che le certificazioni energetiche siano rilasciate da soggetti abilitati da Organismi riconosciuti dalla Provincia; ciascun Organismo riconosciuto è anche tenuto a gestire l’elenco dei certificatori abilitati.
Ad oggi la Giunta, con la Delibera 2446 del 16 ottobre 2009 ha approvato i criteri e le modalità di riconoscimento degli Organismi di Abilitazione e per lo svolgimento dei corsi di formazione per i certificatori, mentre con la Delibera 3110 del 22 dicembre 2009 ha definito la procedura per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica.
Nel febbraio 2010 è stato attivato il primo Organismo di Abilitazione per i certificatori energetici della Provincia di Trento, denominato Odatech, presso il quale si stanno iscrivendo i certificatori.
A seguito di questi provvedimenti, è stato possibile fissare una data a partire dalla quale rendere obbligatoria la certificazione energetica per le domande di concessione edilizia, per le DIA e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica.
Occorrerà quindi attendere il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della Delibera 1429/2010 nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Fra gli interventi soggetti all’obbligo di certificazione non rientra quello relativo alle compravendite di immobili o di singole unità immobiliari. Questa fattispecie, infatti, non rientra fra le competenze della Provincia e la previsione normativa circa la nullità dei contratti di compravendita privi della certificazione energetica, originariamente inserita nella Legge Provinciale 1/2008, ha dovuto essere stralciata.
Inoltre, per motivi di omogeneità, sarà opportuno che le procedure tecniche e le classi di certificazione dell’immobile oggetto di trasferimento siano uguali a quelle relative agli altri interventi soggetti alla certificazione provinciale. In attesa di una apposita modifica del Regolamento, la certificazione nei trasferimenti di immobili si continua ad eseguire secondo le vigenti normative nazionali, cioè secondo l’Allegato 6 delle Linee guida nazionali (DM 26 giugno 2009).
06/06 - Certificazione energetica: obbligo per la locazione in Lombardia
(Fonte: Edilio)
Dal I luglio 2010 in Lombardia d'obbligo l'attestato in caso di locazione
La Lombardia rende obbligatorio l'attestato di certificazione energetica per chi affitta casa.
Il 1° luglio 2010 entra in vigore l’obbligo, per il proprietario dell’unità immobiliare, di consegnare alla controparte copia dichiarata conforme all’originale dell’attestato di certificazione energetica, per tutti i contratti “nuovi” o “rinnovati” a decorrere da tale data.
Rientrano quindi i contratti perfezionati a partire dalla data del 1° luglio 2010 e quelli che abbiano subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza da tale data.
Il provvedimento rende operativo quanto disposto nel D.G.R. 5018 del giugno del 2007 e s.m.i..
05/06 - Eliminati in Puglia i requisiti per i certificatori energetici
(Fonte: Il Sole 24 Ore - Silvio Rezzonico)
Certificazione energetica: non si possono costringere i professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti a seguire un corso prima di poter rilasciare il relativo attestato ai propri clienti.
Lo ha deciso il Tar Puglia con la sentenza 2426/2010, annullando la delibera 2272/2009 e parte del regolamento 10/2010. Secondo il Tar sono le norme nazionali a prevalere e, più in particolare, l'allegato III al Dlgs 115/2008, che prescrive provvisoriamente quali siano i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. Le regole definitive verranno varate da un Dpr che detterà i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori (le bozze del decreto circolano da mesi, senza che si arrivi a una stesura definitiva).
La decisione del Tar pugliese ha avuto vasta eco anche fuori regione, dal momento che almeno otto regioni hanno emanato atti amministrativi sulla qualificazione e l'abilitazione dei certificatori: tutte norme che, alla luce della sentenza pugliese, potrebbero essere oggetto di dubbi di legittimità più o meno fondati.
Per la verità il Tar, nel riconoscere punto per punto le ragioni degli Ordini degli ingegneri di Bari, Foggia, Taranto e Lecce, si è spinto molto avanti nel bocciare le norme pugliesi, cosa che ha potuto fare soltanto perché i requisiti previsti nella delibera e nel regolamento non erano chiaramente dettati dalla legge regionale 13/2008. Se la legge fosse stata più dettagliata, la questione sarebbe passata alla Corte costituzionale, cosa riconosciuta nella sentenza stessa. Per il Tar, infatti, la pretesa che gli ingegneri seguissero un corso e fossero iscritti a un apposito elenco dei certificatori configurava nei fatti l'invenzione di un nuovo profilo professionale con tanto di requisiti e titoli abilitanti, materia di competenza esclusiva dello Stato. Quel che vale per gli ordini degli ingegneri, del resto, vale anche per altri ordini a cui è riconosciuta l'abilitazione alla progettazioni, e quindi alla redazione dell'attestato di certificazione energetica, come geometri, periti industriali, architetti nonché anche a dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici , per l'ambito specifico della loro attività (costruzioni rurali).
Al di là delle valutazioni sulla correttezza formale della decisione del Tar pugliese, restano le considerazioni sostanziali, che già a suo tempo avevano ispirato il legislatore pugliese: viene perciò da chiedersi se davvero un professionista abbia automaticamente le competenze necessarie per redigere una certificazione energetica, soprattutto quando nella sua carriera ha affrontato solo di striscio problemi termotecnici, non è aggiornato sulle tecnologie più recenti, o anche solo deve acquisire la capacità di uso dei software per il calcolo dei fabbisogni energetici.
04/06 - Quando la certificazione energetica cambia il valore delle case
(Fonte: SimplyBiz - Flavio Meloni)
Una sfida commerciale, ma prima ancora una rivoluzione culturale. Stiamo parlando della certificazione energetica dei fabbricati, la nuova “patente” di ecosostenibilità per le case. Come influisce la classe energetica di un immobile sulla sua valutazione commerciale? E come evitare che si crei un doppio mercato, da una parte la punta dell’iceberg delle case “virtuose” nelle classi energetiche più alte, e dall’altra il grosso dello stock immobiliare, che non rispetta i criteri di risparmio energetico? Se ne è parlato al convegno-seminario “Certificazione energetica e valutazioni immobiliari, il nuovo paradigma del real estate”, organizzato dal Servizio formazione permanente di Fiaip Bergamo, la federazione italiana agenti immobiliari professionali.
Da un anno è obbligatorio allegare a tutti gli atti di compravendita l’attestato di certificazione energetica, mentre dal prossimo 1 luglio l’obbligo sarà esteso anche ai contratti di locazione. “Sta a noi agenti immobiliari professionali – afferma Giuliano Olivati presidente Fiaip Bergamo - far comprendere ai proprietari che la certificazione energetica non è un balzello, l’obolo da versare per poter vendere o affittare la loro casa, ma la carta d’identità dell’immobile, che ne misura il consumo energetico annuo e la qualità costruttiva. La nuova normativa sulla certificazione energetica degli edifici costituisce per il mercato immobiliare e per il panorama edilizio italiano una vera e propria rivoluzione culturale, un cambio di paradigma. Per la prima volta, infatti, viene introdotta nella valutazione degli immobili una variabile diversa da tutte quelle che eravamo abituati a considerare nell’estimo tradizionale (zona, vetustà, orientamento, stato di conservazione, qualità dell’edificio, taglio interno, ecc.): la casa viene considerata in questa prospettiva come una macchina che consuma energia e produce servizi, che nel loro insieme costituiscono la qualità dell’abitare, elemento fondamentale della qualità della vita”.
Olivati ha parlato della certificazione energetica, il suo influsso sul prezzo degli immobili e il ruolo del mediatore immobiliare professionale: “L’agente immobiliare è in una posizione delicata” in quanto deve valorizzare l’immobile che gli è stato affidato per la vendita, ma allo stesso tempo consigliare per il meglio l’acquirente. L’attestato di certificazione energetica è richiesto alla firma del rogito e del contratto di locazione, quindi a giochi fatti, quando il preliminare è stato già concluso e il prezzo deciso dalle parti. Ma è indubbio che man mano che la mentalità dell’efficienza energetica prenderà piede la certificazione energetica influirà sempre più sulla valutazione dell’immobile, perché viene percepita un po’ come la patente di qualità della casa. Qualcosa di simile alle stelle per gli alberghi, anche se va detto che per la valutazione immobiliare la variabile più importante resta la location. La novità della certificazione energetica non è comunque da poco, perché introduce, per la prima volta, un parametro oggettivo dei criteri costruttivi dell’immobile, che si traducono nel fabbisogno annuo di energia della casa espresso dalla classe energetica, dalla A alla G. Per non rimanere tagliati fuori da questa rivoluzione culturale – spiega il presidente Fiaip Bergamo – e per non rischiare di finire in un mercato parallelo su valori depressi, è necessario che gli immobili a bassa efficienza energetica vengano riqualificati dai loro proprietari, approfittando degli sgravi fiscali del 55 per cento. Questa è la sfida culturale che vede uniti tutti gli operatori del comparto immobiliare raccolti da Fiaip nel Fire, il Forum interassociativo real estate, che comprende oltre agli agenti immobiliari i costruttori di Ance e gli amministratori condominiali di Anaci, nel quadro della comune adesione a Confindustria. In questa direzione va lo stesso Piano casa, che condiziona gli aumenti di volumetria alla riduzione dei consumi energetici dei fabbricati”.
Dal convegno – seminario, attraverso il contributo degli agenti Fiaip, è emerso che gli immobili nelle classi più alte, A e B, hanno un vantaggio in termini di prezzo che può arrivare al 10 per cento e oltre, e comunque, a parità di location, li porta sui valori più alti nelle forbici di prezzo minimo/massimo rilevate dall’Osservatorio immobiliare Fiaip Bergamo per i 43 quartieri di Bergamo e i 244 comuni della provincia. L’extra-costo di costruzione per miglioramenti energetici del 30% è di 160 Euro/mq (fonte Ance), mentre può arrivare ad un massimo di 300 Euro/mq stimati da Casaclima per un immobile in classe A, che scendono a 175 Euro per la B e100 Euro per la classe C . Ma la buona notizia è che il consumo energetico di una casa può essere notevolmente abbattuto anche attraverso interventi non particolarmente complessi né costosi. Per esempio, la semplice sostituzione degli infissi può portare ad un contenimento dei consumi energetici del 10% e l’applicazione di un sistema a “cappotto” sulla facciata permette ulteriori risparmi intorno al 10-12%, migliorando la classe energetica e rivalutando l’immobile molto di più dei costi sostenuti per questi semplici interventi, 90 Euro/mq per cappotto e serramenti (fonte Ance).
Oggi in Italia si stimano, su elaborazione incrociata di dati Enea, Istat e Cresme, circa 30 milioni di unità abitative, delle quali solo la punta dell’iceberg, dal 2 al 5% a seconda delle rilevazioni, si trovano nelle classi energetiche migliori, A B e C. Oltre il 55%, 16.639.801, sono state costruite prima del 1971, quindi prima di ogni legislazione in materia di contenimento dei consumi energetici degli edifici (Legge373/ 1076), e ben 25.107.535, pari al 85% del patrimonio edilizio esistente, prima dell’entrata in vigore della Legge 10/1991, quindi senza alcun tipo di documentazione o criterio volto al contenimento dei consumi energetici.
“È evidente – conclude Giuliano Olivati – che la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare consolidato è la sfida immobiliare che ci attende, e cambierà in modo significativo il nostro approccio al tema dell’abitare e del real estate”.