Blog energetico - Notizie e approfondimenti
F/02 - BUON COMPLEANNO PROTOCOLLO DI KYOTO
Il protocollo di Kyoto, il primo accordo internazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti, festeggia i quattro anni dalla entrata in vigore, il 15 febbraio 2005.
Con la sottoscrizione del protocollo, ratificato l'11 dicembre 1997 da oltre 160 paesi di tutto il mondo, i paesi industrializzati si impegnano ad operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990, considerato come anno base, nel periodo 2008-2012.
Ma c'è davvero da festeggiare?
Il bilancio tracciabile fino ad oggi sull'applicazione del protocollo è fatto di luci ed ombre, ad iniziare dalla posizione defilata assunta da paesi con enorme peso a livello mondiale come gli Stati Uniti, che ancora non hanno ratificato l'accordo, e la Cina e l'India che, essendo considerati paesi in via di sviluppo, non sono tenuti all'osservanza del contenimento delle emissioni. Nel bilancio delle emissioni mondiali i paesi non aderenti al protocollo sono responsabili di circa il 40% delle emissioni stesse.
Piacevoli sorprese giungono dal nostro paese: l'Italia, che nel 2004 aveva emissioni dell'11% più alte rispetto al 1990, nel 2008 le avrebbe avute più alte solo del 6%, dimostrando una riduzione.
E' evidente che il persorso è ancora molto difficile ma l'inversione di tendenza è comunque molto positiva ed anche a livello europeo e mondiale si registra una sempre maggiore attenzione che, intrecciandosi con la recessione incombente, potrebbe portare a considerare molto più profondamente il ricorso alle energie rinnovabili, il risparmio energetico e lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile.
E/02 - MODALITA' DI TASSAZIONE FOTOVOLTAICO, CONTO ENERGIA E SCAMBIO SUL POSTO
(Fonte: biblus-net www.acca.it)
Il servizio di scambio sul posto è un meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici che consente al proprietario dell'impianto di conferire l'energia prodotta nella rete elettrica e di prelevarne la quantità secondo i propri bisogni.
A partire dal 1° gennaio 2009, con la Deliberazione 74/2008, il meccanismo dello scambio sul posto prevede che:
l'energia prodotta dal titolare dell'impianto fotovoltaico viene conferita interamente nel sistema del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);
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il GSE provveda a vendere l'energia sul mercato;
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l'utente acquisti l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni presso il fornitore territorialmente competente;
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il GSE provveda a rimborsare l'utente-produttore per l'acquisto dell'energia, corrispondendo a questo un contributo in conto scambio, pari al minore tra il controvalore dell'energia conferita e il valore dell'energia prelevata, al netto dell'IVA pagata.
Lo scambio sul posto può essere considerato un contratto di vendita di energia in base al quale l'utente s'impegna a conferire l'energia autoprodotta al GSE e quest'ultimo si obbliga a corrispondere all'utente stesso un importo (il contributo in conto scambio).
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, ha illustrato le modalità di corretta tassazione del contributo corrisposto dal GSE.
Riguardo a tale contributo erogato dal GSE, con la pronuncia in esame l'Amministrazione Finanziaria si è pronunciata in riferimento ai diversi trattamenti fiscali, a seconda delle varie categorie di contribuenti.
Il conferimento di energia prodotta con impianti fotovoltaici da parte di imprenditori, soggetti IRES o lavoratori autonomi a favore del GSE costituisce esercizio di attività commerciale e, di conseguenza, il contributo in conto scambio erogato dal gestore deve essere assoggettato ad IVA e ad imposte dirette.
Nel caso del lavoratore autonomo, poiché il corrispettivo è relativo allo svolgimento di un'attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata e fatturare al GSE l'importo percepito.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume quindi rilevanza fiscale, né ai fini IVA, né ai fini delle imposte dirette, a condizione che l'impianto:
sia di potenza inferiore a 20 kW
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per la sua collocazione, risulti installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici del titolare dello stesso.
D/02 - GIORNATA PER IL RISPARMIO ENERGETICO - M'ILLUMINO DI MENO
(Fonte: milluminodimeno.blog.rai.it)
Per il quinto anno consecutivo la tramissione radiofonica Caterpillar, condotta da Cirri e Solibello, lancia per il 13 febbraio 2009 "M’illumino di meno", la grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico.
I conduttori chiederanno agli ascoltatori di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili il 13 febbraio 2009 dopo le ore 18.00 per dimostrare che esiste un enorme, gratuito e sotto utilizzato giacimento di energia pulita: il risparmio.
Nelle precedenti edizioni M’illumino di meno ha contagiato milioni di persone impegnate in un’allegra e coinvolgente gara etica di buone pratiche ambientali.
Sul sito della trasmissione è possibile aderire all’iniziativa, precisando quali iniziative concrete si metteranno in atto nel corso della giornata, in modo che le idee più interessanti e innovative servano da esempio e possano essere riprodotte. Si può anche scaricare il brano di Frankie HI NRG MC, colonna sonora ufficiale dell'evento.
C/02 - INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INTEGRAZIONI
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato in data 19.11.2008 la delibera n. ARG/elt 161/08 che è andata ad integrare la precedente n. 90/07, in tema di incentivazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici, introducendo la possibilità di estendere tali benefici ad impianti composti da più sezioni distinte.
Affinchè tale estensione sia possibile devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- ciascuna sezione dell'impianto deve sottostare ad un'unica modalità di integrazione architettonica;
- ogni sezione dell'impianto deve essere dotata di una propria apparecchiatura di misurazione dell'energia prodotta;
- la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione deve essere determinata in modo univoco;
- il soggetto responsabile dell'impianto deve essere unico;
- il gestore della rete deve avere la possibilità di acquisire in via telematica i dati relativi all'apparecchiatura di misurazione.
Stante quanto sopra, il soggetto responsabile dell'impianto, al momento della presentazione della richiesta di concessione della tariffa incentivante per la prima sezione, deve dichiarare la potenza nominale complessiva dell'impianto e il numero massimo di sezioni che lo costituiranno; è altresì necessario che tutte le sezioni entrino in funzione entro due anni dall'entrata in esercizio della prima.
Approfondimenti: Autorità per l'energia elettrica e il gas
B/02 - PUBBLICATA LA GUIDA G.S.E. PER IL RICONOSCIMENTO COGENERAZIONE
(Fonte: www.legislazionetecnica.it)
Il Gestore Servizi Elettrici (GSE) ha pubblicato la prima edizione della «Guida al riconoscimento della cogenerazione», fornendo un quadro generale della normativa in materia e descrivendo le procedure tecniche per il riconoscimento dei processi di cogenerazione.
In particolare vengono indicate le procedure per la qualifica di cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) ai sensi della Deliberazione n. 42/02 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), per il rilascio della Garanzia d'Origine per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (GOc), definita dal D. Leg.vo 20/2007, e per la qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento ai fini del successivo rilascio dei certificati verdi.
Si ricorda che la cogenerazione è allo stato attuale una delle tecnologie più efficienti per un uso razionale dell'energia, permettendo di produrre contemporaneamente energia elettrica e calore sfruttando in maniera ottimale l'energia primaria contenuta nel combustibile.
Nell'ordinamento italiano il punto di partenza in tema di promozione della cogenerazione è il D. Leg.vo 20/2007, che recepisce la direttiva comunitaria 2004/8.
Il quadro normativo si completa poi con il recente D. Leg.vo 115/2008 - «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» ed i seguenti provvedimenti dell'AEEG:
- Delibera ARG/elt 74/08 «Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto (TISP)»
- Delibera ARG/elt 99/08 «Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica»
- Delibera ARG/elt 145/08 «Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in cogenerazione»
A/02 - CONTO ENERGIA - AGGIORNAMENTO TARIFFE INCENTIVANTI ANNO 2009
(Fonte: GSE INFORMA - www.gse.it)
Come noto con sentenza n. 2125/2006, il TAR Lombardia aveva parzialmente annullato l'art. 8.1 del DM 6.2.2006, statuendo l'applicabilità dell'aggiornamento ISTAT delle tariffe, per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici le cui domande di ammissione agli incentivi fossero state inoltrate al GSE entro il 15 febbraio 2006.
Avverso la suddetta sentenza è stata proposta opposizione al Consiglio di Stato che è stata rigettata con sentenza 1435/2008.
Ne deriva che l’estensione erga omnes degli effetti della sentenza di primo grado, già operata peraltro dal GSE in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, oggi, alla luce della citata sentenza n.1435/2008, è da ritenersi corretta e consolidata e pertanto il GSE non procederà alla ripetizione di quanto già riconosciuto a titolo di aggiornamento Istat.
Per quanto riguarda l'aggiornamento annuale delle tariffe, il tasso di variazione annuo (riferito ai 12 mesi dell'anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il 2008 è risultato pari a +3,2%. Pertanto, per l'anno 2009, la tariffa base aggiornata (al netto della eventuale riduzione del 30% per il riconoscimento di detrazioni fiscali e/o dell'eventuale incremento del 10% per l'integrazione architettonica) sarà pari a 0,4845 Euro/kWh per lo scambio sul posto e a 0,5008 Euro/kWh per la cessione in rete.