Blog Energetico - Notizie e approfondimenti

 

07/07 - Il Rapporto Enea su energia e ambiente 2008

(Fonte: Biblus-net)

Il presidente dell’ENEA Luigi Paganetto ha presentato a Roma il “Rapporto energia ambiente 2008”.
Il rapporto evidenzia la necessità per l´Italia di prevedere, oltre alla reintroduzione del nucleare, ulteriori investimenti sulle rinnovabili e, in generale, puntare su un uso più equilibrato delle diverse fonti, riducendo l’impiego delle fonti fossili che hanno oggi un ruolo preponderante sul totale.
L’opzione più importante è rappresentata dall´efficienza energetica.
L’ENEA sottolinea che gli edifici residenziali assorbono da soli in Italia circa il 30% dei consumi finali di energia; per ridurre tali consumi andrebbero utilizzate insieme le tecnologie fotovoltaiche dei film sottili, sistemi di ottimizzazione elettronica dell’uso dell’energia e i programmi di retrofitting degli edifici.
Considerando anche il settore dei trasporti, l´efficienza energetica “potrebbe comportare il 50% del taglio di gas serra assegnato all´Italia”, ha dichiarato Carlo Manna, responsabile Ufficio Studi dell´Enea. “Il resto – ha aggiunto – potrebbe venire dalle energie rinnovabili (22%), dall´informazione dei cittadini sui consumi (10%), da idrogeno e cattura e stoccaggio della CO2 (2%), infine dalle rinnovabili termiche e dal nucleare (6%), ammesso che sia rispettata la tabella di marcia del Governo che prevede di attivare una centrale entro il 2020”.
Sempre in tema di efficienza energetica, l´Enea ha proposto un intervento di riqualificazione energetica sugli edifici pubblici. Si è considerato un campione di circa 15.000 unità immobiliari e un intervento capace di ridurre i consumi energetici del 20%, con una riduzione del costo annuale della bolletta del 23%. A fronte di un costo stimato in 8,2 miliardi di euro, si prevede che l´intervento determini, nella fase di cantiere, una creazione di valore aggiunto di 14 miliardi di euro, un aumento del PIL di 0,6% e dell’occupazione di circa 148.000 unità.

06/07 - Certificazione energetica, metodi di calcolo e adempimenti nelle Linee guida

(Fonte: edilportale.com - Rossella Calabrese)

Con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 sono finalmente arrivate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE.
Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Invece, le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti alle Linee guida. Per l’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento.
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.
L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
L’Allegato A spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’Allegato 1.
Sono poi illustrate le diverse metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici: il “Metodo calcolato di progetto” (che fa riferimento alla norma UNI/TS 11300) e il “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard” che prevede tre livelli di approfondimento. Un paragrafo è dedicato alla valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva per la quale sono proposti due metodi: il metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.
Le prestazioni energetiche dell’edificio sono rappresentate graficamente (comprendono l’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) e attraverso un sistema di valutazione basato su classi identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+.
Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Per i condominii, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali.
Per i condominii si può quindi prevedere:
a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi);
b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.
Gli amministratori degli stabili devono fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.
Procedura di certificazione energetica degli edifici: la certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.
Il certificatore deve:
1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

05/07 - Documento allegato al rogito? Prevale la norma decentrata

(Fonte: Il Sole 24 Ore )

Una legge di semplificazione, la 133/2008, ha cancellato dal decreto sul rendimento energetico l'obbligo di allegare al rogito di compravendita la certificazione, facendo venire meno anche le sanzioni relative (nullità dell'atto). In sostanza, dal 1° luglio 2009 resta obbligatorio che il venditore disponga dell'attestato energetico, ma nulla si dice della sua consegna all'acquirente.
Scomparsa del tutto, invece, l'imposizione di fare la certificazione energetica in caso di locazione e allegarla al contratto. Laddove le norme regionali non dicano diversamente, la mancanza di controlli da parte dei notai (che possono comunque rogitare) e l'inesistenza di sanzioni porterà molti cittadini ad aggirare le leggi, senza rischiare nulla. Quindi, in questi casi, anche la certificazione energetica condominiale non attirerà più di tanto. Tuttavia le norme di alcune regioni (si veda la tabella in pagina) continuano a pretendere che la certificazione sia allegata ai rogiti di compravendita nonché ai contratti di locazione, a scadenze diverse. In Piemonte l'obbligo per gli affitti è scattato dal 1° luglio 2009.
In Lombardia e in Emilia Romagna, invece, partirà dal 1° luglio 2010.
Date ancora da determinare per Toscana e Valle d'Aosta. Non è finita: in Piemonte, in Lombardia e in Toscana sono previste anche sanzioni amministrative per i venditori e gli affittuari di immobili. Poiché i notai che lavorano in queste regioni (soprattutto in Lombardia) hanno avuto indicazioni dall'Ordine di pretendere le certificazioni, l'obbligo in caso di compravendite è assicurato anche quando mancano sanzioni. Per le locazioni, invece, occorrerebbe un ente addetto ai controlli, ma non si sa quale possa essere (di certo non l'ufficio del Registro, che ha funzioni solo fiscali). Quindi svicolare è più facile. Il tutto finché non interverrà la Commissione europea, emanando sanzioni a carico dell'Italia per inosservanza della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, come pare che stia succedendo.

04/07 - «Ecolabel» obbligatoria per tutti gli immobili in vendita

(Fonte: Il Sole 24 Ore - Filippina Bubbo)

Dal primo luglio 2009 è in vigore l'obbligo di dotare gli immobili in vendita di Aqe, attestato di qualificazione energetica. D'ora in poi le case saranno valutate anche in base dell'energia che consumano, suddivise per classi in funzione del livello.
Il provvedimento recentemente pubblicato segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n. 59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti. Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all'obbligo di informare l'acquirente della qualità energetica dell'abitazione ceduta. Dal primo luglio del 2010 il certificato sarà obbligatorio anche per affittare. Un altro regolamento definirà infine le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.
L'attestato di qualificazione energetica riporta una serie di dati utili sul fabbisogno energetico dell'edificio: com'è stato realizzato l'alloggio dal punto di vista dell'isolamento, della coibentazione e degli impianti energetici. Possono essere indicati anche possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto. La certificazione energetica può essere rilasciata da ingegneri, architetti, geometri, periti, costa da 400 a 1.000 euro in media per un edificio e vale 10 anni. Può essere aggiornata a ogni intervento che modifica la prestazione dell'edificio o degli impianti.
E' importante sottolineare che non c'è l'obbligo di allegare la certificazione al momento del rogito. Il notaio deve però rendere noto alle parti che esiste l'obbligo di dotazione. Sottolineano i notai che serve che l'acquirente sia informato del problema prima di entrare in possesso della casa. Le parti possono accordarsi tra loro in diversi modi: il rischio, altrimenti, è che l'acquirente si possa successivamente rivalere sul venditore. Non sono previste sanzioni nel caso di transazioni tra privati, mentre sussistono se l'immobile è venduto dal costruttore.

 

03/07 - In Gazzetta le linee guida per la certificazione energetica degli edifici

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 158 del 10 luglio 2009 il decreto dello Sviluppo economico sulla certificazione energetica degli edifici, che porta a regime, anche nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia, l'attestato di certificazione energetica (Ace) in luogo dell'attestato di qualificazione energetica (Aqe), finora vigente nelle sole regioni che hanno disciplinato questa tematica.
Il decreto ha il fine di rendere omogenea, coordinata e immediatamente operativa la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

Scarica il testo delle Linee Guida (file .pdf - 2,6 Mb)

 

02/07 - Detrazioni fiscali 55%: la nuova FAQ 55 di Enea sulle Linee Guida

(Fonte: www.guidafinestra.it )

A soli pochi giorni dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale delle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, Enea pubblica la nuova FAQ 55 che risponde alle domande di utenti e di certificatori energetici su che cosa cambia ora in termini di documetazione da produrre e da trasmettere.
Ecco la FAQ 55 che come tutte le altre FAQ è reperibile alla pagina http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf.
55. D - Con il varo delle "linee guida", di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, che introducono l'obbligo della certificazione energetica per gli edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole, è ancora sufficiente compilare l'attestato di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?
R - In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, sia ancora sufficiente produrre l'attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito.

 

01/07 - Obbligo di certificazione energetica nelle compravendite immobiliari

(Fonte: Lavori Pubblici)

È scattato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica anche nelle compravendite, negli affitti o comunque nei trasferimenti a titolo oneroso di singole unità immobiliari, come previsto dal dlgs 192/2005. Nelle more della pubblicazione ed entrata in vigore delle tanto attese linee guida nazionali, l'attestato di certificazione energetica potrà essere sostituito dall'attestato di qualificazione energetica introdotto dal D.Lgs. 311/2006 nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo della normativa nazionale. L'attestato di qualificazione energetica avrà, comunque, validità transitoria e sarà idoneo a determinare le prestazioni energetiche degli edifici.
Dall'1 luglio 2009 il venditore dovrà dotare dell'attestato anche la singola unità immobiliare o nel caso si tratti di nuove costruzioni o di immobili oggetto di ristrutturazioni importanti l'obbligo graverà sul costruttore. Considerata la portata dell'obbligo, il Consiglio Nazionale del Notariato, come attori principali per la redazione del rogito, ha fornito importanti indicazioni affermando in particolare che "l'obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile".
Secondo le indicazioni fornite dai notai, gli immobili potranno essere venduti anche senza la certificazione o attestazione energetica, ma all'interno del rogito dovrà essere, comunque, presente una clausola che obbligherà il compratore a effettuare la certificazione energetica onde evitare che una successiva vendita possa essere effettuata senza la certificazione o attestazione energetica.
Ricordiamo, infatti, che dall'entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l'obbligo di redigerlo. Il comma 2-bis dell'art. 35 della legge 133/2008 ha, infatti, abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del dlgs 192/2005 riguardanti il regime sanzionatorio. L'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella prevista dall'art. 15 comma 7 del dlgs 192/2005, secondo la quale il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
Per quanto riguarda i costi da sostenere per la certificazione, questi dipenderanno esclusivamente dalle dimensioni dell'immobile, dalla tipologia di impianti e dai materiali presenti.

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