Certificazione Energetica
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16/09 - Regione Toscana - Circolare per Ordini e Collegi professionali
(Fonte: Regione Toscana)
Regione Toscana - Giunta Regionale - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali Settore Miniere e Energia - Certificazione energetica degli edifici. Linee guida nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10-7-2009.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" si completa il ciclo di disposizioni che rendono attiva in tutta l'Italia la certificazione energetica degli edifici. Infatti gli obblighi di certificazione sono già sanciti nel d.lgs. 192/2005 mentre, in attesa del decreto previsto all'articolo 4 comma 1 lettera c) dello stesso decreto legislativo, i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici sono intanto, provvisoriamente, individuati dall'Allegato 3 al decreto legislativo 115/2008. Vi inviamo la presente nota poiché i professionisti da voi rappresentati saranno chiamati a certificare nel rispetto delle disposizioni statali. Essi sono appunto, nell'Allegato 3 succitato, riconosciuti come soggetti certificatori nella misura in cui la legislazione vigente li abilita "all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi".
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15/09 - Compravendita e certificazione energetica
(Fonte: Arch. Alberto Ciaschi)
Allo stato attuale la maggior parte dei tecnici non ha la possibilità di redigere la Certificazione Energetica in conformità della normativa vigente (norma UNI/TS 11300) in quanto i software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano sono solo 3 e non tutti pienamente operativi.
In caso di compravendita si può fare riferimento alla nota del Consiglio Nazionale del Notariato del 03/08/2009 che fornisce alcune indicazioni operative:
L’emanazione delle Linee Guida Nazionali pone fine al periodo transitorio del d.lgs. 192/2005, dal 25 luglio l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) sarà definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
In considerazione del co. 1-ter dell’art. 11, gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, e pertanto dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE
Fino a questa data, in sostanza, gli immobili già dotati dell’AQE potranno continuare a circolare con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010
Va ricordato infine che l’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro
L’autodichiarazione
Il punto 9 dell’All. A, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, stabilisce che il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile”, anziché dotarlo dell’ACE, può ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
Resta ferma infatti per le parti, la possibilità di affidarsi ad un soggetto certificatore che attesti nell’ACE lo stato energetico dell’immobile, quando ad esempio in sede di vendita l’alienante non sia in grado di rendere la predetta dichiarazione (perché non conosce se lo stato energetico dell’edificio sia “scadente” nel senso previsto dal D.M. ovvero, non conosca in generale quale sia lo stato energetico del bene). Vi sarà quindi la possibilità di pattuire con l’acquirente che sia quest’ultimo a dover provvedere alla dotazione della certificazione energetica dell’edificio.
Occorre evidenziare che resa la dichiarazione il proprietario è tenuto a trasmetterne copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, entro quindici giorni dalla data del rilascio.
Non sono previste sanzioni per il proprietario in caso di autodichiarazione mendace e nemmeno un sistema di controlli sull’effettiva portata energetica degli edifici dichiarati essere di classe G.
Quanto ai nuovi edifici, infine, pur se scadenti sul piano energetico – il che appare, invero, improbabile – il venditore non avrà la possibilità di rendere la suddetta autodichiarazione e ciò in realtà è coerente con l’osservazione che la disciplina energetica investe l’edificio nuovo fin dalla fase della progettazione.
14/09 - Gli elementi essenziali della nuova normativa che interessa tutti gli immobili. La Regione Toscana si doterà nel prossimo autunno di un regolamento sulla certificazione energetica per le nuove case.
(Fonte: ARPAT - Stefania Calleri)
Avere edifici che non sprechino energia, sia d’inverno che d’estate, è sempre più importante, non solo per la crisi energetica che stiamo vivendo, ma anche per rispetto dell’ambiente e per sensibilità verso i cambiamenti climatici che viviamo ormai nel nostro quotidiano.
Come ormai sappiamo ogni nostra azione lascia un’impronta sull’ambiente, la nostra casa, la sua gestione, i suoi consumi energetici, la sua climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda … e molte altre attività domestiche possono, se ben gestite, contribuire al migliorare lo stato dell’ambiente.
L’Europa prima, il legislatore nazionale, poi, consapevoli di ciò hanno dato vita ad una normativa che contiene la disciplina energetica degli edifici, il D.lgs 19 agosto 2005 n. 192 che ha dato attuazione nel nostro paese alla direttiva 2002/91/CE.
Il decreto legislativo n. 192 del 2005 prevedeva in caso di compravendita o locazione l’obbligo di allegare al contratto l’attestazione di qualificazione energetica (AQE) o l’attestato di certificazione energetica. Con la legge n. 133 del 6 agosto 2008 questo obbligo è però venuto meno.
La Commissione Europea ha valutato quanto disposto dalla normativa del 2008 come una violazione della direttiva 2002/91 mettendo in mora l’Italia.
La spinta dell’Europa, una rinnovata sensibilità ai problemi ambientali nonché un’incalzante crisi energetica hanno portato il nostro paese ad un ripensamento: due i provvedimenti normativi in materia di risparmio energetico in edilizia recentemente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Si tratta del DPR 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, co 1, lett a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e del DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionale per la certificazione energetica degli edifici”, già entrambi in vigore.
A partire dal 1 luglio 2009 quindi tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, fanno eccezione gli immobili ricadenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati da esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, ed i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq.
Il DPR 59/2009 stabilisce i requisiti energetici minimi, invernali ed estivi, per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti, siano essi pubblici che privati e le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, rifacendosi alle norme tecniche nazionali definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
Il decreto ministeriale scende nel dettaglio disciplinando la prestazione energetica degli edifici, la metodologia di classificazione degli edifici, i metodi di calcolo, la rappresentazione grafica delle prestazioni, il modello di attestato energetico ed altro ancora.
Le linee guida si applicano alle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica in attuazione della direttiva 2002/91/CE, e rimangono valide sino all’entrata in vigore della normativa adottata da regioni e province.
Le regioni e le province che, invece, hanno già legiferato in materia, sono tenute ad adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento della propria normativa a quanto disposto dalle linee guida, in particolare dovrà essere assicurata la coerenza delle norme regionali e provinciali a quanto stabilito dal decreto in materia di certificazione energetica.
Per garantire questa uniformità di applicazione delle disposizioni normative su tutto il territorio nazionale è stato istituito un tavolo di confronto e coordinamento, la cui composizione e modalità di lavoro verranno stabilite in un ulteriore decreto, mentre gli obiettivi ed i compiti sono fissati dal decreto ministeriale del 26 giugno 2009.
Fulcro del sistema di certificazione energetica degli edifici è il certificato energetico dell’edificio.
Il certificato energetico valuta l’efficienza energetica di un edificio ed è in grado di prevedere i costi di gestione dello stesso in termini di consumo di energia. Si tratta quindi di un modo per sfruttare il potenziale energetico nel settore abitativo. La certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni, viene aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione sia edilizio che impiantistico in grado di modificare la prestazione energetica dell’edificio, e non viene inficiato dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto del 26 giugno 2009.
Il certificato deve essere prodotto da un professionista indipendente rispetto alla progettazione o alla direzione lavori.
[La Regione Toscana ha messo a disposizione una e-mail per la trasmissione alla Regione dell’Attestato di certificazione o della autodichiarazione, come previsto dalla normativa.]
Il decreto fissa inoltre sette classi (classificazione energetica degli edifici), dalla A alla G, più l’eccellenza della A+, per indicare con chiarezza i consumi di appartamenti, villette ed edifici commerciali in termini di kWh/annui al metro quadrato per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda, con un piccolo accenno al raffrescamento estivo.
Al via metodi di calcolo semplificati per gli edifici esistenti con dimensioni inferiori ai 3.000 mq, mentre sarà possibile certificare in serie gli appartamenti con le medesime caratteristiche.
Via libera anche all’autocertificazione del proprietario in caso di classe G, ovvero “casa sprecona”.
La Toscana si doterà nel prossimo autunno di un regolamento sulla certificazione energetica per le nuove case. La novità è contenuta in una proposta di modifica alla legge sull'energia presentata dall’assessore regionale all'ambiente Anna Rita Bramerini e approvata dalla Giunta regionale il 3 agosto scorso.
La Toscana si allinea così alle norme nazionali ed inoltre prevede la realizzazione di un sistema informativo regionale sulle certificazioni energetiche, consultabile da Province e Comuni, gli enti locali cui spetteranno le funzioni di controllo. «La necessità di una certificazione energetica – ha precisato l'assessore - non deve esser vista dai cittadini soltanto come un costo, ma come un'opportunità per cominciare ad abitare case che consumano meno energia, riducendo l’emissione di anidride carbonica ed anche le spese per elettricità e riscaldamento».«Da molto tempo - ha detto l'assessore Bramerini – attendevamo l'entrata in vigore delle le linee guida nazionali sulla certificazione energetica. Adesso è necessaria la stesura di un regolamento regionale per dare certezza a norme di non facile applicazione. Per questo stiamo lavorando ad un regolamento non 'invasivo', il più semplice possibile».
Qualche segnale di questa volontà si semplificare le procedure è già visibile nel testo della proposta di legge trasmessa al Consiglio. Nel caso di compravendita di un immobile, ad esempio, se il certificato energetico non viene allegato, si ha l'automatico inserimento nella classe di efficienza più bassa, mentre le linee guida nazionali prevedevano comunque l'inserimento di un'autocertificazione. Inoltre viene semplificato anche il lavoro dei professionisti del settore, che per poter rilasciare certificazioni energetiche non avranno l'obbligo di iscriversi ad un albo o ad un elenco regionale.
13/09 - Certificazione energetica, Regione Lombardia replica ad Assoedilizia
(Fonte: Mondocasablog)
Regione Lombardia respinge la richiesta di Assoedilizia di sospendere la certificazione energetica degli edifici.
“Non c’ è nessun motivo - si legge in una Nota della Direzione generale Reti, Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile - di sospendere l’ applicazione delle nuove procedure che riguardano la certificazione energetica. Esse sono state messe a punto con l’ ausilio di esperti qualificati, sono in linea con le direttive nazionali e non comportano nessun disagio per i cittadini. Nello stesso tempo tendono ad assicurare gli indispensabili requisiti di risparmio energetico e rispetto dell’ ambiente”.
La Nota entra poi punto per punto nel merito delle contestazioni
“Innanzitutto - si legge nella Nota - dal 2007 a oggi sono stati effettuati due soli aggiornamenti (e non 14!) delle procedure informatizzate (dicembre 2007 e giugno 2009). Ciò si è reso necessario per consentire l’ adeguamento alle norme tecniche emanate da mesi e la certificazione dei singoli appartamenti. Del resto sono le stesse Linee guida, emanate con il DM 26 giugno 2009, ad individuare la metodologia di calcolo da seguire a livello nazionale per la certificazione energetica”.
“Occorre precisare inoltre - prosegue la Nota - che l’ adozione della nuova procedura di calcolo, per gli edifici di piccole dimensioni, non comporterà un allungamento dei tempi di elaborazione da parte del certificatore e quindi non comporterà una ricaduta economica sui privati cittadini. In più il nuovo metodo di calcolo, in taluni casi, porta ad un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’ edificio e quindi della sua classificazione”.
Per quanto riguarda poi le ipotesi di inapplicabilità della Legge Regione Lombardia n. 13 / 09 paventate da Assoedilizia, la Nota di Regione Lombardia precisa che “il cosiddetto Piano Casa prevede il semplice adeguamento ai requisiti di prestazione energetica con una riduzione solo del 10% del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento della porzione di edificio esistente per interventi di ampliamento”.
In merito poi all’ impossibilità, secondo Assoedilizia, di attribuire la corretta classe energetica al momento della progettazione dell’ edificio, la Nota sottolinea che “la certificazione energetica viene rilasciata al momento della chiusura dei lavori e la procedura di calcolo che viene utilizzata è quella vigente al momento della certificazione. Non si capisce quindi come la nuova procedura di calcolo possa rappresentare una turbativa di mercato”.
“Infine - conclude la Nota - la ventilata impossibilità di accedere all’ appartamento del condomino non sussiste perché il certificatore viene interpellato dai condomini e ha come finalità la detrazione fiscale del 55%. Sarebbe bizzarro incaricare un certificatore e poi impedirgli l’ accesso”.
12/09 - Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali fino al 2012
(Fonte: Edilportale - Rossella Calabrese)
Detrazione Irpef 36% e Iva al 10% nella Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri
Estensione fino al 2012 delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto di immobili ristrutturati, e Iva agevolata al 10% sui lavori.
La norma, che avrebbe un impatto di 324 milioni nel 2012, 743 milioni nel 2013 e altrettanti nel 2014, è contenuta nel disegno di Legge Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri di oggi.
Attualmente la detrazione Irpef del 36% è fruibile fino a tutto il 2011, come previsto dalla Finanziaria 2009, per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, fino a un massimo di 48 mila euro per unità immobiliare. Fino al 31 dicembre 2011 valgono anche le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, cioè l’Iva ridotta al 10%.
A questo proposito è da segnalare l’emanazione della Direttiva Europea 2009/47/CE del 5 maggio 2009 che consenta agli Stati membri di rendere permanente l’aliquota Iva del 10% sui lavori ad alta intensità di manodopera. La Direttiva ha fatto seguito alle decisioni del Consiglio Ecofin ed è entrata in vigore all’inizio di giugno.