Certificazione Energetica
Blog Energetico - Notizie e approfondimenti
20/09 - La pagella verde costa meno se vale per tutti
(Fonte: Il Sole 24 Ore - Eleonora Della Ratta)
In qualche palazzo hanno già iniziato a pensarci. Dato che dal 1° luglio scorso è obbligatorio dotare di certificazione energetica tutte le unità immobiliari comprate e vendute, alcuni amministratori hanno suggerito di preparare una pagella verde "condominiale".
La possibilità è prevista dal Dlgs 192/2005 e dalle Linee guida contenute nel Dm 26 giugno 2009 – in realtà più restrittive – che consentono di redigere una certificazione unitaria per le unità immobiliari situate nei piani intermedi negli edifici che hanno il riscaldamento centralizzato (o autonomo con caldaiette di identica tipologia e potenza).
Gli alloggi al pianterreno e all'ultimo piano, dunque, devono sempre avere un calcolo del fabbisogno energetico su misura, perché sono più esposti al freddo e al caldo. Così come quelli che abbiano sistemi di regolazione del calore o in cui siano stati realizzati interventi di risparmio energetico (caso classico, i doppi vetri).
Le stesse Linee guida, però, negli immobili in cui esiste una caldaia centralizzata priva di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, permettono di ripartire l'indice di prestazione energetica dell'intero edificio in base ai millesimi calore approvati in condominio.
Tutte queste regole, comunque, valgono solo dove le regioni non hanno ancora completato il processo di approvazione delle norme sul rendimento energetico degli edifici. Dove esistono regole locali specifiche, invece, è a queste che bisogna fare riferimento. Il che rappresenta una bella complicazione per gli addetti ai lavori, oltre che per i cittadini. Per ora hanno completato il ciclo queste regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, più la provincia autonoma di Bolzano.
Quali che siano le regole locali, resta comunque fermo un principio: certificare contemporaneamente più alloggi di uno stesso palazzo (anche compilando attestati diversi) consente di abbattere la parcella del tecnico. «Per un solo appartamento – spiega Franco De Dionigi, certificatore energetico lombardo – la documentazione costa oltre i 400 euro nel caso in cui si debba calcolare la resa dell'impianto condominiale per ogni singola abitazione». Il prezzo si abbassa intorno ai 250 euro se la stessa operazione viene fatta su più unità immobiliari. «Di fatto è sempre possibile calcolare le prestazioni energetiche della caldaia centralizzata, dei muri esterni e del tetto, che fanno da cappotto all'edificio», aggiunge Roberto Scozzin, vicepresidente Ace (Associazione certificatori energetici). Anche se non bisogna illudersi di poter sempre utilizzare certificazioni standard. «Le caratteristiche energetiche di un appartamento dipendono da tanti parametri, e può essere difficile fare una valutazione uniforme, basta pensare alla diversa esposizione solare», spiega ad esempio Roberto Viazzo, consulente di Casa Clima.
Fin qui, le regole. Arrivati in assemblea condominiale, però, è inevitabile pensare alle obiezioni di quanti non hanno intenzione di vendere la propria casa. È vero, l'attestato vale dieci anni, ma deve essere aggiornato ad ogni rilevante ristrutturazione di tipo edilizio o impiantistico. Ed è probabile che, alla fine, sarà soprattutto la capacità di persuasione dell'amministratore a fare la differenza. Dove il professionista riuscirà a sensibilizzare i condomini, la certificazione si farà, e magari sarà utile per evidenziare i lavori necessari a favorire il risparmio energetico. Altrimenti, prevarrà l'interesse di quanti preferiscono rinviare una spesa ritenuta evitabile.
19/09 - Più semplice il bonus 55% per la riqualificazione energetica
(Fonte: Edilportale - Rossella Calabrese)
Introdotti nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore
Con quasi sette mesi di ritardo, è arrivato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che semplifica le procedure e a riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
Si tratta del DM del 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, che modifica il DM 19 febbraio 2007, “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, attuativo della Finanziaria 2007.
L’asseverazione del tecnico abilitato
Il DM 6 agosto 2009 interviene sull’art. 4 del DM 19 febbraio 2007, relativo agli adempimenti, prevedendo che l’asseverazione di un tecnico abilitato (che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere:
- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii (come già prevista dal DM 19 febbraio 2007);
oppure:
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest’ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.
Attestato di certificazione/qualificazione energetica
Con una modifica all’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. Tale metodo è valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
Ricordiamo che il decreto di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 è il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 ed entrato in vigore il 25 giugno 2009.
Semplificazioni
Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Impianti di climatizzazione invernale
Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia
Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia.
Il decreto del Ministero dell’Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla legge 2/2009, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l’obbligo di inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-rifiuto. Dopo un mese e mezzo di dibattito (gennaio 2009) è stata accantonata l’ipotesi del tetto massimo, l’istanza all’Agenzia delle Entrate è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese a cavallo tra due anni ed è stato fissato in cinque anni il periodo su cui spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010.
18/09 - Approfondimento - Isolamento a 360°...anzi a 365 giorni
(Fonte: Rinnovabili.it - Rosangela Spinosa)
Le caratteristiche dei materiali e l’attitudine degli stessi a comportarsi da massa termica e a favorire l’isolamento termico sono determinanti nel garantire condizioni di comfort abitativo non solo durante la stagione fredda, ma anche in quella calda.
Conclusa l’estate è tempo di bilanci: con molta probabilità anche quest’anno l’energia spesa per raffrescare le nostre abitazioni, gli ambienti di ...
(Leggi tutto - link esterno)
17/09 - Friuli Venezia Giulia, Giunta regionale approva procedure per certificazione VEA
(Fonte: ASCA)
La Giunta regionale Fvg ha approvato oggi - su proposta dell'assessore regionale all'Ambiente ed ai Lavori pubblici, Elio De Anna -, il regolamento che disciplina la procedura di emissione della certificazione VEA di sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici. La certificazione, che avra' una durata massima di 10 anni, sostituira' gli attestati di qualificazione e di certificazione energetica degli edifici (previsti dal decreto legislativo 192/2005): dall'1 gennaio 2010 per gli edifici pubblici e dall'1 giugno 2010 per gli altri edifici.
Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio dovra', contestualmente alla richiesta di permesso di costruzione o alla denuncia di inizio attivita', depositare presso il Comune le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica, compilate da un soggetto abilitato a tale certificazione.
Il Comune e la Regione definiranno poi, ove presenti, le agevolazioni e/o contributi da erogare. I dati della certificazione VEA verranno inseriti nel catasto energetico-ambientale che sara' consultabile sul sito web della Regione.