Certificazione Energetica
Qualificazione Energetica
L'Attestato di qualificazione energetica è un documento transitorio, introdotto dal Decreto Legislativo 311/06, che sostituisce l'attestato di certificazione energetica in quelle regioni sprovviste dei necessari decreti attuativi, ovvero in tutte ad esclusione della regione Lombardia e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'attestato di di qualificazione energetica non è redatto da organismi pubblici, ma da un professionista privato qualifi
cato, normalmente il progettista dell’edificio e degli impianti, che lo predispone per conto e nell’interesse del costruttore e che poi cura di farlo asseverare dal direttore dei lavori.
L'asseverazione da parte del direttore lavori ha la funzione di confermare la correttezza dell’attestato predisposto ma tale asseverazione non ha comunque la valenza di una asseverazione giurata, documentata con verbale notarile e non richiede particolari formalità.
L'Attestato di qualificazione energetica e la conformità delle opere realizzate devono essere presentati unitamente alla dichiarazione di fine lavori, pena l'inefficacia della stessa.
Le differenze sostanziali tra attestato di qualificazione energetica e attestato di certificazione energetica riguardano innanzitutto il fatto che il primo può essere redatto da un tecnico "qualunque" mentre il secondo è sottoscritto sotto la propria responsabilità da un "certificatore energetico ", competente e abilitato all'esercizio di tale professione.
L'attestato di qualificazione energetica qualifica le prestazioni energetiche, ovvero esprime le prestazioni energetiche raggiunte dall’edificio in termini qualitativi, il secondo certifica le prestazioni energetiche ovvero rende evidenza delle prestazioni energetiche dell’edificio.
L’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica; tuttavia tale documento non costituisce l’attestato di certificazione energetica dell’edificio ed è valido fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali.
A partire dal 1 gennaio 2007 l'attestato di certificazione energetica o l'attestato di qualificazione energetica degli edifici sono necessari per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici.
L’attestato di qualificazione energetica, in analogia a quanto disposto per la certificazione energetica, deve indicare:
1) la classe di appartenenza dell’edificio in una scala di valori che va dalla classe «A» (basso consumo) fino alla classe «G» (alto consumo) in base al fabbisogno di calore dell’immobile e al fabbisogno di energia per uso termico;
2) la tipologia dell’immobile;
3) la data di costruzione o di ristruttura
zione con indicazione del tecnico progettista;
4) i dati volumetrici e di superficie dell’immobile;
5) la struttura edilizia con esatta specificazione del tipo di superficie che costituisce l’involucro esterno perimetrale (compresi gli infissi) e la struttura delle coperture;
6) le caratteristiche degli impianti termici;
7) il rendimento degli impianti termici;
8) gli eventuali consigli ed osservazioni per attuare un miglioramento energetico ed un possibile passaggio di classe.